Dona

Agosto 2018
Deducibilità e detrazioni donazioni

 

Siamo una ONG (Organizzazione non Governativa) ufficialmente riconosciuta ai sensi della Legge 26.02.1987 n. 49 e una Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del Decr. Lgs. 4.12.1997 n. 460 e un Ente del terzo Settore (ETS) iscritto al RUNTS a partire dal 17.01.2023.

Il privato o l’impresa che effettua una donazione può infatti decidere liberamente il trattamento fiscale di cui beneficiare, a seconda del proprio profilo tributario.

 

SE SEI UN PRIVATO, PUOI

  • detrarre dall’imposta lorda il 30% dell’importo donato in denaro o natura (e non più solo del 26%), fino a un massimo di erogazione di 30.000 euro annui ovvero per ogni periodo d’imposta  (art. 83 del Dlgs 117/2017);
  • oppure dedurre dal reddito complessivo netto dichiarato le donazioni in denaro per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (senza più il tetto massimo di 70.000 euro annui della norma precedente), (art. 83 comma 2 del Dlgs 117/2017).

 

SE SEI UN’IMPRESA, PUOI

  • Dedurre, cioè sottrarre dal reddito su cui poi calcolare le imposte, le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 30.000 euro o al 2% del reddito d’impresa annuo dichiarato (art. 100, comma 2, lett. h del D.P.R. n. 917/86)
  • Dedurre dal reddito complessivo netto le liberalità, in denaro ed in natura, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017). NOTA Nel caso in cui la deduzione superi il valore del reddito complessivo dichiarato al netto di altre deduzioni, la parte di deduzione non goduta può essere riportata nelle dichiarazioni successive, fino al 4° periodo d’imposta successivo (art. 83 del Dlgs 117/2017).

 

COSA NON PREVEDE BENEFICI FISCALI

  • non sono deducibili né detraibili i versamenti effettuati come quote sociali
  • non sono deducibili o detraibili le donazioni non tracciate e effettuate in contanti.

 

N.B. Il commercialista o il CAF di riferimento potrebbero richiedere una certificazione che attesti l’ufficialità di tali donazioni, ovvero le matrici dei bollettini postali o le copie degli estratti conto bancari o della carta di credito. Inoltre, le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro e le donazioni in contanti non rientrano in alcuna agevolazione.

NOVITÀ:

con il Decr. Ministeriale del 3 febbraio 2021 dall’anno di imposta 2022 MLFM è tenuto a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle donazioni liberali in denaro effettuate da donatori continuativi o da donatori che abbiano fornito a MLFM i loro dati anagrafici utili alla trasmissione sopra citata (codice fiscale della persona intestataria della donazione) per agevolare i contribuenti nella compilazione della Dichiarazione dei Redditi precompilata. 

Pertanto, si invitano i donatori di MLFM che non l’abbiano ancora fatto, a comunicare a MLFM i propri dati anagrafici (codice fiscale) ai fini di questa trasmissione entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento delle donazioni effettuate. 

Nel caso in cui il donatore voglia far valere il suo diritto di opposizione alla trasmissione delle erogazioni liberali all’Agenzia delle Entrate, si invita a comunicarlo direttamente a MLFM entro il 31 dicembre dell’anno riguardante le donazioni effettuate, oppure mediante comunicazione diretta all’Agenzia delle Entrate, come spiegato qui.

Per qualsiasi informazione o chiarimento puoi rivolgerti chiamando al numero 0371 420766 o scrivere una email a donatori@mlfm.it

 

 

Dal 2015 siamo certificati dall'Istituto Italiano della Donazione, un'associazione riconosciuta giuridicamente senza scopo di lucro, indipendente, autonoma e apartitica che, grazie ai suoi strumenti e alle verifiche annuali, assicura che l'operato delle Organizzazioni Non Profit (ONP) sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenzacredibilità ed onestà.